Diritto al rimborso che scatta quando il nesso causale pone in essere la correlazione tra lo svolgimento delle mansioni attribuite al lavoratore e l’assunzione delle responsabilità conseguenti all’azione illegittima/illegale per cui il dipendente ha agito in nome della PA.

Affrontiamo quindi il tema dell’immedesimazione organica con la PA di appartenenza, derivante dall’art. 28 della Costituzione.

La metafora dell’organo consente di collegare immediatamente l’azione del funzionario pubblico che agisce nell’interesse, in nome e per conto della propria PA, alla PA stessa, rendendola responsabile in via diretta dell’azione del dipendente (che è organicamente inserito nella sua organizzazione) nei confronti del privato cittadino destinatario dell’atto pubblico illegittimo e/o illegale.

Un principio ottocentesco di origine germanica, fedele al concetto di oggettività e obiettiva prevedibilità - intesa in senso oggettivo e statistico - della condotta rispetto alle mansioni dell’agente. Principio su cui la dottrina ha avanzato nuove ipotesi.

Per curiosità ve le riporto, esponendo la contrapposizione tra l’approccio alla personalizzazione (critica) e l’approccio alla spersonalizzazione (classica) del pubblico dipendente:

  • Il prof. Pierpaolo Forte, Ordinario di Diritto Amministrativo, parla di «enzimi personalisti» per contrastare l’idea dell’organizzazione-macchina, prospettando la rilevanza dell’elemento personale nell’azione amministrativa, ovvero mette in primo piano la persona/dipendente pubblico che occupando quella posizione, può commettere illeciti per via di caratteristiche sue proprie: portato personale, attitudini, esperienze, carattere. Con la conclusione che un dipendente non vale l’altro.
  • il Prof. Di Diritto Amministrativo Massimiliano Bellavista, nello stesso solco sostiene che la persona fisica possa affermarsi come «protagonista dell’organizzazione al posto dell’ufficio» diverso quindi dall’organo-giuridico in senso stretto.
  • La prof. Maria Cristina Cavallaro, Ordinario di Diritto Amministrativo, nel testare la tenuta del principio di immedesimazione organica come criterio di imputazione della responsabilità, richiama l’attenzione dell’«elemento soggettivo dell’illecito» in capo all’agente, astraendolo dalla persona giuridica; ciò in quanto sempre più nella PA contemporanea si valuta l’elemento soggettivo quali competenze, attitudini, soft skills ecc.
  • Per chiudere con la suadente interpretazione del Prof. Angelo Falzea, ben noto giurista italiano : «nella realtà di fatto l’agire non può che essere di persone fisiche con i correlativi fatti di coscienza, sentimento, conoscenza, volontà» operando la distinzione tra imputazione psicologica e giuridica in quanto gli «atti sono prodotti dagli organi nella loro accezione soggettiva (imputazione psicologica) e successivamente attribuiti all’ente (imputazione giuridica)»

Infine, l’inossidabile espressione del TAR con la sentenza n. 1174 del 18/06/2026 che punta direttamente sull’imputazione giuridica: “occorre un nesso funzionale che consenta di imputare l’agire del dipendente, in immedesimazione organica, all’Amministrazione”, diventando il funzionario un tutt’uno con l’Amministrazione di appartenenza.

Il concetto di immedesimazione organica resiste! Concetto che di fatto alimenta il senso di «spersonalizzazione» del funzionario, che non rileva in quanto persona fisica, ma come soggetto che «dà vita» alla struttura amministrativa, ne è organo. E questo vale.

Nel caso della sentenza 1174/2026 la ratio è quella di proteggere i dipendenti pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell’interesse della propria PA, esonerandoli dal pagamento delle spese processuali all’esito dei procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali.

E l’occasione è stata utile per approfondire il principio dell’immedesimazione organica nel caso della responsabilità penale (anche come degenerazione ed eccesso di mansioni), più rara rispetto a quella di stampo civilistico, per cui i danni ingiusti causati a terzi nell'esercizio delle funzioni del pubblico dipendente ricadono direttamente sulla PA di appartenenza; in tal caso il dipendente ne risponde solo in casi di dolo o colpa grave, in quanto dolo e colpa grave interrompono il rapporto organico e impediscono l’attribuzione dell’atto alla PA.