Per il nuovo codice si tratta di un un rimedio di carattere generale, da esperire per primo, a garanzia di:

  • tempestività dell’esecuzione contrattuale
  • garanzia rapporto qualità-prezzo

Evitare che sorgano contenziosi (via giudiziale) tra committente e appaltatore è fondamentale per il rispetto dei tempi e del quadro economico, avendo funzione preventiva di risoluzione delle controversie. Controversie che possano rallentare o compromettere l’esecuzine dell’opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve (la determinazione del CCT in caso sia vincolante esclude la possibilità di attivare l’accordo bonario sulle riserve).

Il collegio è OBBLIGATORIO per gli appalti di lavori pari o sopra-soglia EU e FACOLTATIVO per lavori sotto-soglia EU e servizi/forniture: sempre nell’ottica di favorire la rapida realizzazione dell’opera e realizzazione/consegna di servizi/forniture.

Esso riveste una doppia natura, di organo consultivo tecnico e di collegio arbitrale irrituale, il cui procedimento è disciplinato ad hoc dal D. Lgs. 36/2023.

Quando le parti lo costituiscono, lo fanno all’inizio della fase esecutiva, tant’è che il collegio accompagna tutta l’esecuzione del contratto. Le parti possono determinarne la natura consultiva o arbitrale. In questo secondo caso potrà trattarsi di una soluzione extragiudiziale con applicazione delle regole di diritto per determinare quale delle parti abbia ragione, oppure di una semplice «amichevole composizione», con richiamo ex comma 2° dell’art. 215 c.a.p. all’attività di mediazione e conciliazione laddove rappresenti la migliore soluzione per la tempestiva realizzazione dell’opera a regola d’arte.

NOTIAMO che “il CCT interviene con ‘determinazione’ solo ove vi sia una richiesta congiunta delle parti, con l’ulteriore specificazione che tale determinazione avrà natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile a condizione che le parti medesime convengano ulteriormente espressamente di attribuirvi tale valore. Fuori di tale ipotesi la forma ordinaria di pronuncia obbligatoria del collegio consultivo tecnico resterebbe, invece, il parere. Le parti devono espressamente attribuire a tale ‘determinazione’ la natura di lodo contrattuale. E’ necessaria la doppia e concorde manifestazione di volontà delle parti. Non è un meccanismo automatico.

Nel caso di assimilazione al lodo arbitrale irrituale ex art. 808 ter cpc, siamo difronte ad una vera e propria modifica contrattuale, in campo privatistico, tant’è che ai densi dell’art. 215 del nuovo Codice dei contratti pubblici “L’inosservanza delle pronunce (pareri o determinazioni) del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali”. Inoltre, la natura contrattuale della decisione del CCT, consente l’impugnativa dinanzi al Giudice ordinario, come si rileva anche dall’art. 217, comma 3, del DL.vo stesso. Tale decisione NON è un atto amministrativo, quindi non è impugnabile dinanzi al TAR: per ultima la pronuncia del TAR Veneto, sentenza del 5 novembre 2025 n. 1999, con cui rafforza la natura privatistica del CCT.

Veniamo alla nomina.

L’allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 (correttivo al codice) prevede che la scelta avvenga ad opera della stazione appaltante/concessionario (in quanto la norma vale sia per gli appalti che per le concessioni) o ad opera delle parti di comune accordo da 3 a 5 componenti. Siamo di fronte a 5 componenti in caso di sopra-soglia, motivata da complessità dell’opera e da eterogeneità delle professionalità richieste. I componenti devono essere dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Possono essere individuati anche tra il personale dipendente o tra persone legate alle due parti da rapporti di collaborazione. Riguardo al presidente, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina, viene designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per le opere di interesse nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse territoriale.

Il CCT decide a maggioranza dei componenti.

Terminiamo con i requisiti dei componenti.

Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato V.2 del Codice possono essere nominati membri del Collegio:

  • ingegneri (non progettisti)
  • architetti (non progettisti)
  • giuristi;
  • economisti.

Il compenso deve essere proporzionato al valore dell’opera/servizio/fornitura.

Ricordiamo che i componenti non lavorano nell’interesse dell’una o dell’altra parte, bensì come giudici super partes, quindi capaci di rendere una prestazione d’opera intellettuale, con indipendenza di giudizio e valutazione.

Si può inquadrare il CCT come strumento di giustizia contrattuale complementare e alternativo rispetto ai rimedi giurisdizionali ordinari, capace di tutelare con immediatezza le posizioni soggettive coinvolte, in un ambito complesso quale quello dei lavori pubblici, anche se non è un meccanismo automatico in quanto occorre, come sopra osservato, la doppia e concorde manifestazione di volontà delle parti.